Art. 65.

  Il  controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli altri
enti  locali  nelle  materie  ad  essi  delegate  o subdelegate dalla
regione   Valle  d'Aosta  e'  attribuito  agli  organi  regionali  di
controllo  di  cui  all'articolo  43  della  legge  costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4.