Art. 68.

  Con  lo  stesso  procedimento  di  cui  all'articolo 45 della legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, sono nominati i supplenti dei
componenti  della  commissione  di coordinamento. I supplenti possono
prendere  parte  alle  riunioni  della  commissione  solo  in caso di
impedimento dei componenti.