Art. 70. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "I contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorieta' da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorieta' e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione".