Art. 70.

  Il  primo  comma  dell'articolo  16 della legge 6 dicembre 1971, n.
1065, e' sostituito dal seguente:
  "I  contratti  dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i
limiti  di  importo  entro  i quali e' consentito, ai sensi di legge,
procedere  a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere
presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data
in  cui  l'ufficiale  rogante  ha  avuto notizia dell'apposizione sul
contratto  del  visto  di esecutorieta' da parte del presidente della
giunta  regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori
per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I
contratti  dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi
non  sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorieta' e per essi
i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione".