Art. 71.

  Per  i  contratti  dell'amministrazione  regionale  sui quali prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge sia stato apposto il
visto   di   esecutorieta'  da  parte  del  presidente  della  giunta
regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data
in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto
visto.