Art. 41.
(Prima formulazione del piano    e    del   programma   di   edilizia
                            residenziale)

  In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata
in   vigore  della  presente  legge,  le  disponibilita'  finanziarie
imputabili  al  biennio  1978-79  sono  ripartite  tra le regioni dal
Comitato   per   l'edilizia   residenziale   secondo  le  proporzioni
desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513,
per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e
tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9
della  legge  27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per
l'edilizia convenzionata e agevolata.
  Nell'effettuare   la   ripartizione   dei  fondi  il  Comitato  per
l'edilizia  residenziale  accantonera' le riserve di cui alla lettera
f)  dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente
legge.
  Le  regioni,  entro  il  limite  di  tempo  fissato  dal precedente
articolo  9,  n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse
attribuiti,  alla destinazione degli stessi per settori di intervento
ed  alla  scelta  dei  soggetti  incaricati  della  realizzazione dei
programmi  di  edilizia  convenzionata e agevolata, dandone immediata
comunicazione ai comuni.
  I   programmi   di   edilizia   sovvenzionata   finanziati  con  le
disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla
fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi
dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.
  I  programmi  di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con
le  disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire
alla  fase  di  inizio  dei  lavori  e  alla  stipula  del  contratto
condizionato  di  mutuo o alla concessione del contributo entro dieci
mesi  dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei
soggetti.
  L'assegnazione  dei  fondi  destinati ad interventi per i quali non
siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma
e'  revocata  e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede
di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.