Art. 41.
(Prima formulazione del piano e del programma di edilizia
residenziale)
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie
imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal
Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni
desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513,
per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e
tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9
della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per
l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per
l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera
f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente
legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente
articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse
attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento
ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei
programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata
comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le
disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla
fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi
dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.
I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con
le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire
alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto
condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci
mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei
soggetti.
L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non
siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma
e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede
di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.