Art. 42.
                          (Norme tecniche)

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge il
Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle
norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
    1)  i  criteri  generali  tecnico-costruttivi e le norme tecniche
essenziali  per  la  realizzazione  di  esigenze  unitarie  di ordine
tecnologico e produttivo;
    2)  il  regolamento  per  la  formazione,  l'aggiornamento  ed il
coordinamento delle norme tecniche regionali.
  Nel    biennio    successivo   le   regioni   dovranno   provvedere
all'emanazione  delle  norme tecniche regionali per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
  Le  norme  previste dal presente articolo devono essere finalizzate
alla riduzione dei costi di costruzione.