Art. 42. (Norme tecniche) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi: 1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.