Art. 42.
(Norme tecniche)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle
norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche
essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine
tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il
coordinamento delle norme tecniche regionali.
Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere
all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate
alla riduzione dei costi di costruzione.