Art. 43.
     (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)

  In  sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di
cui   al   precedente  articolo  42,  gli  edifici  residenziali  che
comprendono  abitazioni  fruenti  di  contributo dello Stato ai sensi
della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
    a)  altezza  virtuale  non  superiore a metri 4,50 calcolata come
rapporto  tra  i metri cubi totali vuote per pieno dell'edificio e la
somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
    b)  altezza  netta  delle  abitazioni  e dei loro vani accessori,
misurata  tra  pavimento  e soffitto, fatte salve eventuali inferiori
altezze  previste  da  vigenti  regolamenti  edilizi, non superiore a
metri  2,70  per  gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non
inferiore a metri 2,40.
  Per  l'edilizia  residenziale,  anche  non  fruente  di  contributi
pubblici, sono consentite:
    a)  la  installazione  nelle abitazioni dei servizi igienici e la
realizzazione  nei  fabbricati di scale, in ambienti non direttamente
aerati,  alle  condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge
27 maggio 1975, n. 166;
    b)  altezze  nette  degli ambienti abitativi e dei vani accessori
delle  abitazioni,  misurate  tra  pavimento  e soffitto, fatte salve
eventuali  inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non  inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
  Le   norme   previste   dal   presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
  L'applicazione  delle norme previste dal presente articolo non deve
comportare   aumenti   nelle   densita'  abitative  consentite  dagli
strumenti  urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti
dagli  indici  volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
  L'osservanza  delle  norme  previste  dal  precedente primo comma e
dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel
parere  della  commissione comunale edilizia e deve essere richiamata
nella  concessione  a  costruire rilasciata dal comune ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  ad  eccezione di quella
contenuta  nella  lettera  a) del secondo comma, non si applicano per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.