Art. 44.
         (Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)

  I  mutui  concessi  per  la realizzazione dei programmi costruttivi
localizzati  su  aree  concesse  in  diritto  di  superficie comprese
nell'ambito  dei  piani  di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167,  ovvero  individuate  ai  sensi  dell'articolo 51 della legge 22
ottobre  1971,  n.  865,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
usufruiscono  della  garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale  del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle
condizioni  e  nei  modi  previsti  per  gli  interventi  fruenti  di
contributo statale.
  La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro,
a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.
  E'  abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.