Art. 45. 
(Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate  nei  piani  di
                                zona) 
 
  Gli  immobili  realizzati,  senza  il   contributo   dello   Stato,
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18  aprile  1962,  n.
167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere  ceduti
ad enti pubblici e a societa' di assicurazione,  anche  in  deroga  a
disposizioni legislative e statutarie,  trasferendosi  all'acquirente
tutti  gli  oneri  stabiliti  nella  convenzione  stipulata  tra   il
costruttore ed  il  comune.  In  tal  caso,  e'  fatto  obbligo  agli
acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle
convenzioni. 
  Le abitazioni realizzate  da  imprese  di  costruzione  in  base  a
programmi di edilizia  convenzionata  e  agevolata  finanziati  prima
dell'entrata in vigore della presente legge possono essere  cedute  a
enti  pubblici  o  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  a
condizione che le abitazioni  stesse  siano  assegnate  in  locazione
semplice a soggetti aventi  i  requisiti  previsti  dalle  rispettive
leggi di finanziamento.