Art. 45.
(Trasferibilita' e locazione di abitazioni realizzate nei piani di
zona)
Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato,
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti
ad enti pubblici e a societa' di assicurazione, anche in deroga a
disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente
tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il
costruttore ed il comune. In tal caso, e' fatto obbligo agli
acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle
convenzioni.
Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a
programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima
dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a
enti pubblici o cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a
condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione
semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive
leggi di finanziamento.