Art. 46.
                (Cessione di aree dei piani di zona)

  Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre  1971, n. 865, possono essere, altresi', cedute ad imprese di
costruzione e loro consorzi.
  Le  imprese  di  costruzione  e  i loro consorzi possono effettuare
l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente
comma  o  la  costituzione  su di essi di diritti reali di godimento,
anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre  1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di
costruzione  gli  obblighi  derivanti  dall'applicazione del medesimo
comma.
  Salvo  i  casi  previsti al primo comma del precedente articolo 45,
l'alienazione  o la costituzione di diritti reali di godimento di cui
al comma precedente puo' avvenire esclusivamente a favore di soggetti
che  abbiano  i  requisiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari.