Art. 47.
(Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione)
Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti
ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n.
10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali.
I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie
secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14
gennaio 1978, n. 1.