Art. 47. (Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione) Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.