Art. 47.
      (Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione)

  Per  la  durata  di  due anni dall'entrata in vigore della presente
legge,  gli  oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti
ai  sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n.
10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali.
  I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie
secondo  le  modalita'  previste  dallo  articolo  13  della legge 14
gennaio 1978, n. 1.