Art. 48.
(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione
prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano
il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per
l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta
qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.
In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della
presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale
data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.