Art. 48.
     (Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)

  Per  gli  interventi  di  manutenzione straordinaria la concessione
prevista  dalla  legge  28  gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
  Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano
il  rilascio  dell'immobile  da  parte  del conduttore, l'istanza per
l'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente  si  intende accolta
qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.
  In  tal  caso  il  richiedente  puo'  dar  corso  ai  lavori  dando
comunicazione al sindaco del loro inizio.
  Per  le  istanze  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore della
presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale
data.
  La  disposizione  di cui al precedente secondo comma non si applica
per  gli  interventi  su  edifici  soggetti ai vincoli previsti dalle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.