Art. 49.
    (Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

  Il  quarto  comma  dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e' sostituito dal seguente:
  "In  ordine  alle  istanze di cui al secondo comma, la concessione,
con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla
presentazione  delle  istanze  stesse,  salvo che sia successivamente
intervenuta  decisione  di  annullamento del silenzio rifiuto o di un
provvedimento negativo emesso dal comune".