Art. 49.
(Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e' sostituito dal seguente:
"In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione,
con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla
presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente
intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un
provvedimento negativo emesso dal comune".