Art. 50.
(Disciplina dei programmi costruttivi   finanziati   prima   del   31
                           dicembre 1977)

  Per  i  programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977
con  fondi  stanziati  da  leggi  precedenti  alla  presente legge si
applicano  le  procedure e le modalita' di attuazione stabilite nelle
stesse leggi di finanziamento.