Art. 51.
             (Proroga dell'efficacia dei piani di zona)

  Il  termine  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974,
n.  115,  convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e' prorogato
di   tre   anni,   fermo  restando  il  disposto  del  secondo  comma
dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.