Art. 52.
            (Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)

  Al  secondo  comma  dell'articolo  27 della legge 8 agosto 1977, n.
513, e' aggiunto il seguente periodo:
  "Si  considera  stipulato e concluso il contratto di cormpravendita
qualora  l'ente  proprietario o gestore abbia accettato la domanda di
riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione
qualora non previsto per legge".
  Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge
8  agosto  1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in
proprieta' e' prorogato al 31 ottobre 1978.
  All'articolo  27  della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto il
seguente comma:
  "La  cessione  in  proprieta' degli alloggi realizzati in base alla
legge  17  maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei
"Sassi"  nell'abitato  del  comune  di  Matera,  continua  ad  essere
regolata  dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina
ivi   prevista  assimilabile  alla  locazione  con  patto  di  futura
vendita".
  Il  primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
e' sostituito dai seguenti:
  "Il  prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo
27  e'  dato  dal  valore  venale  degli  alloggi  stessi  al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico  erariale,  tenendo  anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile  e  della  sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell'alloggio  da  cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e
con  l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in
cui  il  richiedente  fruisca  di  un  reddito non superiore a quello
determinato  ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione
di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
  In  sede  di  stipula  del contratto di cessione in proprieta', gli
istituti  autonomi  per  le case popolari sono autorizzati a detrarre
dal    predetto    valore    le    eventuali    migliorie   apportate
dall'assegnatario";
  Al  secondo  comma  dell'articolo  28 della legge 8 agosto 1977, n.
513, le parole: "del 25 per cento" sono sostituite con le altre: "del
15  per  cento"  Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977,  n.  513,  le  parole:  "al 40 per cento" sono sostituite dalle
altre: "al 30 per cento".
  All'articolo  28  della  legge  8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto,
dopo il quarto comma, il seguente:
  "In  pendenza  della  valutazione  definitiva  dell'ufficio tecnico
erariale  per  i  singoli  alloggi, gli istituti autonomi per le case
popolari  sono  autorizzati  a  stipulare un contratto preliminare di
vendita,  sulla  base  di  un  prezzo  provvisorio stabilito mediante
valutazioni per campione".
  Al  primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
le  parole: "otto decimi" sono sostituite dalle altre: "sette decimi"
e  le  parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle altre: "del 15
per   cento,   al  netto  degli  alloggi  in  corso  di  cessione  in
proprieta'".