Art. 52.
(Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)
Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n.
513, e' aggiunto il seguente periodo:
"Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita
qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di
riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione
qualora non previsto per legge".
Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge
8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in
proprieta' e' prorogato al 31 ottobre 1978.
All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto il
seguente comma:
"La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla
legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei
"Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere
regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina
ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura
vendita".
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
e' sostituito dai seguenti:
"Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo
27 e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e
con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in
cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello
determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione
di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprieta', gli
istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre
dal predetto valore le eventuali migliorie apportate
dall'assegnatario";
Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n.
513, le parole: "del 25 per cento" sono sostituite con le altre: "del
15 per cento" Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 513, le parole: "al 40 per cento" sono sostituite dalle
altre: "al 30 per cento".
All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' aggiunto,
dopo il quarto comma, il seguente:
"In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico
erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case
popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di
vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante
valutazioni per campione".
Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle altre: "sette decimi"
e le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle altre: "del 15
per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in
proprieta'".