Art. 53. (Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513) Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513; b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati; c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.