Art. 53.
(Limiti di applicazione dell'articolo  26  della legge 8 agosto 1977,
                               n. 513)

  Per  tutti  gli  alloggi  che, alla data di entrata in vigore della
legge  8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli
enti  gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi,
previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035,  del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti
dall'articolo  2  di  detto decreto del Presidente della Repubblica e
successive modificazioni.
  La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
    a)  al  protrarsi  dell'occupazione  da parte dello stesso nucleo
familiare  almeno  da  un  anno prima della data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1977, n. 513;
    b)  al  recupero  da  parte  dell'ente  gestore di tutti i canoni
arretrati;
    c)  alla  circostanza  che  l'occupazione  non abbia sottratto il
godimento   dell'alloggio   ad   assegnatario   gia'  individuato  in
graduatorie pubblicate a norma di legge.
  Per   tutte   le   ipotesi   nelle   quali   il  rapporto  non  sia
regolarizzabile   ai   sensi  di  cui  sopra  e  per  le  occupazioni
verificatesi  successivamente  alla  data  di  cui  alla  lettera  a)
continuano  ad  applicarsi  le  norme  dell'articolo 26 della legge 8
agosto 1977, n. 513.