Art. 53.
(Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977,
n. 513)
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli
enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi,
previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti
dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e
successive modificazioni.
La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni
arretrati;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in
graduatorie pubblicate a norma di legge.
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia
regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni
verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a)
continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8
agosto 1977, n. 513.