Art. 54.
                        (Proroga dei termini)

  Il  termine  di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8
agosto 1977, n. 513, e' prorogato al 31 ottobre 1978.
  Il  termine  previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  1  della
medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27
  febbraio  1978,  n.  44,  e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
  1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento   in  ogni  loro  parte  dei  fabbricati  in  corso  di
costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre
1978.