Art. 55.
(Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica)
Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3,
lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla
commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio
gli alloggi stessi sono stati realizzati.
E' fatta tuttavia salva la facolta' delle regioni, in pendenza
della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di
apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del
procedimento di assegnazione ivi stabilito.