Art. 55.
(Norme transitorie per l'assegnazione    di   alloggi   di   edilizia
                       residenziale pubblica)

  Fino  all'emanazione  dei  criteri di cui al precedente articolo 3,
lettera  g),  all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica   provvede,  sulla  base  della  graduatoria  formata  dalla
commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1972, n. 1035, il comune nel cui territorio
gli alloggi stessi sono stati realizzati.
  E'  fatta  tuttavia  salva  la  facolta' delle regioni, in pendenza
della  predetta  emanazione  e  sulla  base dei criteri contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di
apportare   perfezionamenti   ed  integrazioni  alla  disciplina  del
procedimento di assegnazione ivi stabilito.