Art. 56.
(Fonti energetiche alternative)
Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di
edifici residenziali sara' data la preferenza agli interventi che
prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di
produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non
tradizionali.
Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale
puo' stabilire una elevazione del limite massimo dei costi
ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvedera' a formare
un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da
considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del
precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.