Art. 56.
                   (Fonti energetiche alternative)

  Nella  concessione  di  contributi  pubblici  per la costruzione di
edifici  residenziali  sara'  data  la preferenza agli interventi che
prevedono   l'installazione   di   impianti  di  riscaldamento  e  di
produzione  di  acqua  calda  alimentati  da  fonti  energetiche  non
tradizionali.
  Per  i  predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale
puo'   stabilire   una   elevazione  del  limite  massimo  dei  costi
ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  il Comitato per l'edilizia residenziale provvedera' a formare
un  elenco,  da  aggiornare  ogni biennio, delle fonti energetiche da
considerarsi   non   tradizionali   ai   fini  dell'applicazione  del
precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.