Art. 57. (Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate) Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.