Art. 57.
           (Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)

  Non  costituisce  reddito  imponibile  il maggior valore, derivante
dalle  variazioni  dipendenti  da  clausole  di indicizzazione, delle
obbligazioni  indicizzate  emesse  da  istituti  e sezioni di credito
fondiario  ed  edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.