Art. 57.
(Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)
Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante
dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle
obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito
fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.