Art. 58.
(Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)
Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1
della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come
valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di
societa' cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei
requisiti prescritti, e' elevato a L. 35.000.000.
Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui
al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali
imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di
quelle del primo periodo del secondo comma.
Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si
applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore
previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti
di assegnazione.