Art. 58.
      (Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)

  Il  limite  massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  376, introdotto dall'articolo 1
della  legge  di  conversione  16 ottobre 1975, n. 376, previsto come
valore  delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di
societa'  cooperative  edilizie  e  loro  consorzi,  in  possesso dei
requisiti prescritti, e' elevato a L. 35.000.000.
  Qualora  il  valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui
al  comma  precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali
imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.
  Restano   ferme   le  disposizioni  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  5  aprile 1945, n. 141, ad eccezione di
quelle del primo periodo del secondo comma.
  Le   disposizioni  del  secondo  comma  del  presente  articolo  si
applicano  anche  ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  fermi  restando  i  limiti massimi di valore
previsti  dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti
di assegnazione.