Art. 59.
(Norme fiscali per gli interventi di recupero)
Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per
oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente
legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso
articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli
interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo
dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.
Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o
porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi di cui al primo comma.