Art. 59.
           (Norme fiscali per gli interventi di recupero)

  Le  prestazioni  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi per
oggetto  gli  interventi  previsti  dall'articolo  31  della presente
legge,  con  esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso
articolo,   sono  soggette  alla  imposta  sul  valore  aggiunto  con
l'aliquota  del  sei  per cento, ridotta al tre per cento qualora gli
interventi  siano  stati  effettuati  con il concorso o il contributo
dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.
  Le  stesse  aliquote  si  applicano  alle cessioni di fabbricati, o
porzioni  di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi di cui al primo comma.