Art. 53. 
                     (Piano sanitario nazionale) 
 
  Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento  delle
attivita'  istituzionali  del  servizio  sanitario   nazionale   sono
stabilite dal Parlamento attraverso il piano sanitario nazionale. 
  Il piano sanitario  nazionale  viene  predisposto  dal  Governo  su
proposta del Ministro della sanita' sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale,  in  conformita'  agli  obiettivi   della   programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che  esistono  nel  paese,
particolarmente nelle regioni meridionali. 
  Il piano ha, di norma,  durata  triennale  e  viene  presentato  al
Parlamento entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validita' del piano
sanitario precedente. 
  Il piano sanitario nazionale stabilisce per il  periodo  della  sua
durata: 
    a) gli obiettivi da realizzare nel  triennio  con  riferimento  a
quanto disposto dall'articolo 2; 
    b) l'importo del fondo sanitario nazionale  di  cui  all'articolo
51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato; 
    c) gli indici e  gli  standards  nazionali  da  assumere  per  la
ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di
realizzare  in   tutto   il   territorio   nazionale   un'equilibrata
organizzazione dei servizi, anche attraverso una  destinazione  delle
risorse  per  settori  fondamentali   di   intervento,   con   limiti
differenziati per gruppi di spese correnti e  per  gli  investimenti,
prevedendo in particolare gli indici nazionali e  regionali  relativi
ai posti letto e la ripartizione quantitativa  degli  stessi.  Quanto
agli investimenti il piano deve prevedere che  essi  siano  destinati
alle regioni nelle quali la dotazione  di  posti  letto  e  di  altri
presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli  indici  normali
indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della  priorita'
di investimento il piano  tiene  conto  anche  delle  disponibilita',
nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di
istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di
ogni  investimento  (se  non  per  completamenti  e  ristrutturazioni
dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni  la
cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie
raggiunge o supera i suddetti indici; 
    d) gli indirizzi ai quali devono  uniformarsi  le  regioni  nella
ripartizione della quota regionale ad esse assegnata  fra  le  unita'
sanitarie locali; 
    e)  i  criteri  e  gli  indirizzi  ai  quali  deve  riferirsi  la
legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali
previsti dalla presente  legge  e  per  gli  organici  del  personale
addetto al servizio sanitario nazionale; 
    f) le norme generali di erogazione delle  prestazioni  sanitarie,
nonche' le fasi o le  modalita'  della  graduale  unificazione  delle
stesse e  del  corrispondente  adeguamento,  salvo  provvedimenti  di
fiscalizzazione dei contributi assicurativi; 
    g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani  regionali  di
cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata  e  uniforme
realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a); 
    h)  gli  obiettivi  fondamentali  relativi  alla   formazione   e
all'aggiornamento  del  personale  addetto  al   servizio   sanitario
nazionale,    con    particolare    riferimento     alle     funzioni
tecnico-professionali, organizzative e gestionali e  alle  necessita'
quantitative dello stesso; 
    i) le procedure e le modalita'  per  verifiche  periodiche  dello
stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire  gli
obiettivi che sono stati previsti; 
    l) le esigenze prioritarie del servizio  sanitario  nazionale  in
ordine alla ricerca biomedica  e  ad  altri  settori  attinenti  alla
tutela della salute. 
  Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro  della  sanita'
e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di  persone  particolarmente
competenti in materia economica  e  sanitaria,  per  la  formulazione
delle  analisi  tecniche,  economiche  e  sanitarie  necessarie  alla
predisposizione del piano sanitario nazionale. 
  La remunerazione delle  persone  di  cui  al  comma  precedente  e'
stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, con il decreto  di  conferimento  dell'incarico.  Agli  oneri
finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da  istituirsi
nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.