Art. 53.
(Piano sanitario nazionale)
Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle
attivita' istituzionali del servizio sanitario nazionale sono
stabilite dal Parlamento attraverso il piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su
proposta del Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario
nazionale, in conformita' agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel paese,
particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano ha, di norma, durata triennale e viene presentato al
Parlamento entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validita' del piano
sanitario precedente.
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua
durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a
quanto disposto dall'articolo 2;
b) l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato;
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la
ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di
realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata
organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle
risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti
differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti,
prevedendo in particolare gli indici nazionali e regionali relativi
ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto
agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati
alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e di altri
presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali
indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita'
di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita',
nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di
istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di
ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni
dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la
cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie
raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella
ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unita'
sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la
legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali
previsti dalla presente legge e per gli organici del personale
addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie,
nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle
stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di
fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di
cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme
realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e
all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alle funzioni
tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita'
quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello
stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire gli
obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in
ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla
tutela della salute.
Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita'
e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente
competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione
delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla
predisposizione del piano sanitario nazionale.
La remunerazione delle persone di cui al comma precedente e'
stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri
finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi
nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.