Art. 55.
(Piani sanitari regionali)
Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario
nazionale in base a piani sanitari triennali, coincidenti con il
triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione
degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel
territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la
procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed
organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni
sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della
scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono
uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.