Art. 56. (Primi piani sanitari regionali) Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere: a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale; b) le modalita' per attuare, nelle unita' sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53; c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unita' sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.