Art. 56.
(Primi piani sanitari regionali)
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono
predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra
l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio
nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano
sanitario nazionale;
b) le modalita' per attuare, nelle unita' sanitarie locali della
regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto
previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione
delle unita' sanitarie locali nella fase di avvio del servizio
sanitario nazionale.