Art. 57.
(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente
unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le
prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici,
dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
della sanita', ed anche in conformita' a quanto previsto dalla
lettera f), quarto comma, dell'articolo 53, si provvede a
disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli
assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale partecipazione in
funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al
primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e
dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra
e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le
prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che
devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al
terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del
lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso
di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge
regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante
convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli
interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e
tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di cui
all'articolo 75 della presente legge.