Art. 57.
       (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

  Con  decreti  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita' di
concerto  con  il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale  da  emanarsi  in  conformita'  a quanto previsto dal piano
sanitario   nazionale  di  cui  all'articolo  53,  sono  gradualmente
unificate,  nei  tempi  e  nei  modi  stabiliti  dal piano stesso, le
prestazioni  sanitarie  gia' erogate dai disciolti enti mutualistici,
dalle  mutue  aziendali  e  dagli  enti,  casse,  servizi  e gestioni
autonome degli enti previdenziali.
  Con  decreti  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri del tesoro e
della  sanita',  ed  anche  in  conformita'  a  quanto previsto dalla
lettera   f),   quarto   comma,   dell'articolo  53,  si  provvede  a
disciplinare  l'adeguamento  della  partecipazione contributiva degli
assistiti  nonche'  le  modalita' e i tempi di tale partecipazione in
funzione  della  soppressione delle strutture mutualistiche di cui al
primo comma del presente articolo.
  Sono  comunque  fatte  salve  le  prestazioni sanitarie specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e
dei  regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra
e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
  Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, per quanto riguarda le
prestazioni  di  assistenza  sanitaria  curativa e riabilitativa, che
devono  essere  garantite,  a  prescindere dalla iscrizione di cui al
terzo  comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del
lavoro,  ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso
di  questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge
regionale   e'   disciplinato   il   coordinamento,   anche  mediante
convenzioni,  fra  l'erogazione  delle  anzidette  prestazioni  e gli
interventi    sanitari    che    gli   enti   previdenziali   gestori
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali  pongono  in  essere,  in  favore  degli  infortunati e
tecnopatici,   per  realizzare  le  finalita'  medico-legali  di  cui
all'articolo 75 della presente legge.