Art. 58.
               (Servizio epidemiologico e statistico)

  Nel  piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti
specifici  programmi  di  attivita'  per la rilevazione e la gestione
delle   informazioni   epidemiologiche,   statistiche  e  finanziarie
occorrenti  per  la  programmazione sanitaria nazionale e regionale e
per la gestione dei servizi sanitari.
  I  programmi  di  attivita',  per  quanto  attiene  alle competenze
attribuitegli  dal precedente articolo 27, sono attuati dall'istituto
superiore di sanita'.
  Le  regioni,  nell'ambito  dei  programmi  di  cui  al primo comma,
provvedono  ai  servizi  di informatica che devono essere organizzati
tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.
  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
sanitario  nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla
scelta  dei  campioni  di  rilevazione  e  per la standardizzazione e
comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.