Art. 58.
(Servizio epidemiologico e statistico)
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti
specifici programmi di attivita' per la rilevazione e la gestione
delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie
occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e
per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attivita', per quanto attiene alle competenze
attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'istituto
superiore di sanita'.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma,
provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati
tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla
scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e
comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.