Art. 59.
(Riordinamento del Ministero della sanita')
Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al
riordinamento del Ministero della sanita', che dovra' essere
strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla
presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei principi
direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni
che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere
esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del
Ministero della sanita', sara' stabilita la dotazione organica degli
uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.
Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le
modalita' per la composizione del Consiglio superiore della sanita',
con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico
del Ministro della sanita' e in funzione dei compiti assunti dal
Ministero della sanita' nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della
sanita', con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria,
l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle
esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della
presente legge con compiti di studio e predisposizione dei
provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione
del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti
funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche
a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al
segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti
funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti
nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre unita'.
Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione
organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere
ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, e'
elevata di dieci unita'. Alla copertura dei posti complessivamente
vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi
dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.