Art. 59. (Riordinamento del Ministero della sanita') Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanita', che dovra' essere strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanita', sara' stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale. Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalita' per la composizione del Consiglio superiore della sanita', con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del Ministro della sanita' e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanita' nell'ambito del servizio sanitario nazionale. In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanita', con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre unita'. Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, e' elevata di dieci unita'. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.