Art. 59. 
             (Riordinamento del Ministero della sanita') 
 
  Con legge dello Stato, entro il 30  giugno  1979,  si  provvede  al
riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  che   dovra'   essere
strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla
presente legge, in osservanza dei criteri  generali  e  dei  principi
direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni
che nell'ambito  del  servizio  sanitario  nazionale  debbono  essere
esercitate dal Ministero  medesimo.  In  sede  di  riordinamento  del
Ministero della sanita', sara' stabilita la dotazione organica  degli
uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale. 
  Con la  stessa  legge  sono  rideterminate  le  attribuzioni  e  le
modalita' per la composizione del Consiglio superiore della  sanita',
con riferimento esclusivo alla natura di  organo  consultivo  tecnico
del Ministro della sanita' e in  funzione  dei  compiti  assunti  dal
Ministero della sanita' nell'ambito del servizio sanitario nazionale. 
  In attesa della legge di cui al  primo  comma,  il  Ministro  della
sanita',  con  proprio  decreto,  costituisce,  in  via  provvisoria,
l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione  alle
esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per  l'attuazione  della
presente  legge  con  compiti  di  studio   e   predisposizione   dei
provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione
del servizio sanitario nazionale, e provvede a  definire  gli  ambiti
funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche  anche
a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici  ed  al
segretariato  del  Consiglio  sanitario   nazionale   sono   preposti
funzionari con qualifica di  dirigente  generale.  I  posti  previsti
nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di tre unita'. 
  Per le esigenze degli uffici di cui al terzo  comma,  la  dotazione
organica dei  primi  dirigenti,  con  funzioni  di  vice  consigliere
ministeriale, di cui al quadro B della  richiamata  tabella  XIX,  e'
elevata di dieci unita'. Alla copertura  dei  posti  complessivamente
vacanti nella qualifica di  primo  dirigente  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.