Art. 60.
(Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e'
costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8.
Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo
insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione
degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione
dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti
attribuiti al comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29
giugno 1977, n. 349.
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma
dell'articolo 61 sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai
commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno
1977, n. 349.
Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per
l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con voto
consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal
CNEL di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno
1977, n. 349.
Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario
nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della
sanita' di cui al precedente articolo 59, dell'esistente segreteria
del comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno
1977, numero 349.