Art. 60. 
          (Costituzione del Consiglio sanitario nazionale) 
 
  Entro 45 giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  e'
costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8. 
  Il Consiglio sanitario nazionale, a  partire  dalla  data  del  suo
insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione
degli   enti   e   gestioni    autonome    preposti    all'erogazione
dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico,  assume  i  compiti
attribuiti al comitato centrale di cui all'articolo 4 della legge  29
giugno 1977, n. 349. 
  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all'ultimo   comma
dell'articolo 61 sono prorogati i compiti  e  i  poteri  affidati  ai
commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7  della  legge  29  giugno
1977, n. 349. 
  Alle  sedute  del  Consiglio  sanitario  nazionale  convocate   per
l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con  voto
consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed i  cinque  membri  proposti  dal
CNEL di cui al secondo comma dell'articolo 4 della  legge  29  giugno
1977, n. 349. 
  Per  l'assolvimento  dei  propri  compiti  il  Consiglio  sanitario
nazionale si  avvale,  sino  al  riordinamento  del  Ministero  della
sanita' di cui al precedente articolo 59,  dell'esistente  segreteria
del comitato centrale di cui all'articolo 4  della  legge  29  giugno
1977, numero 349.