Art. 61.
(Costituzione delle unita' sanitarie locali)
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano
gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, ne
disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione,
l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per
l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti sanitari
di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le
norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unita'
sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente,
adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano
attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e
delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli
uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i
compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie
locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla
precedente lettera a) che a norma della presente legge e' destinato
alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del
personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto
disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto
dal penultimo comma, punto 4, del precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente
lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita'
sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa
consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni
e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le
responsabilita' in ordine alla stessa.
Fino a quando non sara' stato emanato il provvedimento di cui al
secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle
attivita' sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie
norme in materia, continuera' ad essere assicurata, con l'osservanza
dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099,
e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive
riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.