Art. 62. (Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive) Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano, in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre disposizioni vigenti in materia.