Art. 62.
(Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale e
di malattie infettive e diffusive)
Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
di Stato, e' autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in
testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi
internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie
infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e
le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle
disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino
all'emanazione del predetto testo unico, si applicano, in quanto non
in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' le altre disposizioni vigenti in materia.