Art. 63. (Assicurazione obbligatoria) A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma, un contributo per l'assistenza di malattia secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita nel piano nazionale la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalita' di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma. Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.