Art. 63.
(Assicurazione obbligatoria)
A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie
e' obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono
assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle
prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al
comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per
i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma, un contributo per l'assistenza di malattia secondo le
modalita' di cui ai commi seguenti.
Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30
ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita nel piano nazionale la
quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno
successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni
previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le
prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.
Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma
mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla
sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito
capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, saranno stabilite le modalita' di accertamento dei
soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione
dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di
cui al precedente comma.
Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si
applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.