Art. 26.

  Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunita' europea per
i  quali, a norma dell'ultimo comma dello articolo 11 del testo unico
20  marzo  1967,  n. 223, e' stata annotata nelle liste elettorali la
condizione  di  residente  all'estero, possono votare per la elezione
dei  rappresentanti  italiani  in  seno  al Parlamento europeo presso
sezioni  elettorali  appositamente istituite nel territorio dei Paesi
stessi.
  Possono  esprimere  il  voto  presso  le suddette sezioni anche gli
elettori  per  i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata
l'annotazione  indicata  al  comma  precedente  e  che si trovino nel
territorio  dei  Paesi  membri  della Comunita' europea per motivi di
lavoro   o  di  studio.  A  tale  fine  essi  devono  fare  pervenire
improrogabilmente  entro  il  31  marzo  1979 al consolato competente
apposita  domanda  diretta  al  sindaco  del  comune nelle cui liste,
elettorali sono iscritti.
  Nella  domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo
e  la  data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del
richiedente  nonche'  i  motivi  per  i  quali lo stesso si trova nel
territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere
attestati  dal  datore  di  lavoro  o dall'istituto od ente presso il
quale  l'elettore  svolge  la sua attivita' di studio e confermati ad
opera del consolato.
  Qualora  la  richiesta  pervenga oltre il termine di cui al secondo
comma,  ovvero  se  non  ricorrono  le  condizioni  ivi  previste, il
consolato  provvede  ad  avvisare  l'elettore che potra' esprimere il
voto presso la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto.