Art. 26. Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunita' europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dello articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e' stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunita' europea per motivi di lavoro o di studio. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo 1979 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste, elettorali sono iscritti. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonche' i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio e confermati ad opera del consolato. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potra' esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto.