Art. 38. 
 
  Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui
al  secondo  comma  dello  stesso  articolo  che  abbiano  presentato
tempestivamente la domanda  ivi  prevista,  se  rimpatriano,  possono
esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti. 
  A tal fine, essi  devono  comunicare  entro  il  giorno  precedente
quello della  votazione,  al  sindaco  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.  Il
sindaco da' atto  di  tale  comunicazione  in  calce  al  certificato
elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale
di sezione prende nota accanto  al  nominativo  dell'elettore,  nelle
liste della sezione.