Art. 40.

  E'  consentita  per  l'elezione  dei  rappresentanti  al Parlamento
europeo  la  votazione  degli  elettori  appartenenti  ai Paesi della
Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione
stessa  nel  rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti
Paesi ed il Governo italiano.
  A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale,
accordera'  ai  cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e
facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi
dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.
  Le  misure  di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte
dal  Ministro  dell'interno,  previe  intese  con quello degli affari
esteri.