Art. 63.
Formazione in servizio
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno
agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo
delle risorse umane. L'Amministrazione e' tenuta a fornire strumenti,
risorse e opportunita' che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la
mobilita' professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad
integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove
classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le
norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verra' promossa, con
particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e
collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attivita' formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili,
nonche' le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o
da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al
riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In
via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche
opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei
docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale, necessarie per
una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano
dell'offerta formativa.