Art. 63.

                       Formazione in servizio

    1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
lo  sviluppo  professionale del personale, per il necessario sostegno
agli  obiettivi  di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo
delle risorse umane. L'Amministrazione e' tenuta a fornire strumenti,
risorse e opportunita' che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione  si  realizza  anche  attraverso  strumenti che consentono
l'accesso  a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la
mobilita'   professionale  mediante  percorsi  brevi  finalizzati  ad
integrare  il  piano  di  studi  con discipline coerenti con le nuove
classi  di  concorso  e  con profili considerati necessari secondo le
norme vigenti.
    Conformemente  all'Intesa  sottoscritta  il 27 giugno 2007 tra il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione  e  le Confederazioni sindacali, verra' promossa, con
particolare   riferimento   ai   processi   d'innovazione,   mediante
contrattazione,  una  formazione  dei  docenti in servizio organica e
collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
    2.  Per  garantire  le  attivita'  formative  di  cui al presente
articolo l'Amministrazione  utilizza  tutte  le  risorse disponibili,
nonche' le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o
da  norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio   finanziario   di   riferimento   sono  vincolate  al
riutilizzo  nell'esercizio  successivo con la stessa destinazione. In
via  prioritaria  si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche
opportuni  finanziamenti  per  la  partecipazione  del  personale  in
servizio  ad  iniziative  di  formazione  deliberate dal collegio dei
docenti  o programmate dal DSGA, sentito il personale, necessarie per
una   qualificata   risposta   alle   esigenze  derivanti  dal  piano
dell'offerta formativa.