Art. 64.
Fruizione del diritto alla formazione
1. La partecipazione ad attivita' di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalita'.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle
istituzioni scolastiche e' considerato in servizio a tutti gli
effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, puo'
partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte
dall'Universita' o da enti accreditati. La partecipazione alle
iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie
alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare
prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili
professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore puo' essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo
necessario per raggiungere la sede dell'attivita' di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalita', e nel medesimo limite di 5
giorni, hanno diritto a partecipare ad attivita' musicali ed
artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualita' del servizio, un'articolazione flessibile
dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative
di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente
comma 5.
7. Le stesse opportunita', fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente che partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione. Le predette opportunita' di fruizione di
cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come
docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della
laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati
in servizio hanno un carattere di priorita'.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso
a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani
di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle
classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricerchera' tutte le utili convergenze con gli
interlocutori istituzionali e le Universita' italiane per favorire
l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata
presso gli uffici scolastici regionali.
11. All'interno delle singole scuole, per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a
scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi
utili alla mobilita' professionale, alla riconversione e al
reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilita' con
la qualita' del servizio, garantisce che siano previste modalita'
specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite
le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza,
all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione
anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle
competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce
un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione
dei permessi per l'aggiornamento.