Art. 64.

                Fruizione del diritto alla formazione

    1.   La   partecipazione   ad   attivita'   di  formazione  e  di
aggiornamento  costituisce  un  diritto  per  il  personale in quanto
funzionale  alla  piena  realizzazione  e allo sviluppo delle proprie
professionalita'.
    2.  Le  iniziative  formative,  ordinariamente, si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento.
    3.  Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione   a   livello  centrale  o  periferico  o  dalle
istituzioni  scolastiche  e'  considerato  in  servizio  a  tutti gli
effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad
essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
    4.  Il  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  puo'
partecipare,  previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione
alle  esigenze  di  funzionamento  del  servizio,  ad iniziative o di
aggiornamento     organizzate     dall'amministrazione    o    svolte
dall'Universita'  o  da  enti  accreditati.  La  partecipazione  alle
iniziative  di  aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie
alla    realizzazione   del   processo   formativo,   da   utilizzare
prioritariamente    in    relazione    all'attuazione   dei   profili
professionali.  In  quest'ultimo  caso  il  numero di ore puo' essere
aumentato   secondo  le  esigenze,  tenendo  conto  anche  del  tempo
necessario per raggiungere la sede dell'attivita' di formazione.
    5.  Gli  insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel  corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione  con  l'esonero  dal  servizio e con sostituzione ai sensi
della  normativa  sulle  supplenze  brevi  vigente  nei diversi gradi
scolastici.  Con  le  medesime  modalita', e nel medesimo limite di 5
giorni,   hanno  diritto  a  partecipare  ad  attivita'  musicali  ed
artistiche,  a  titolo  di  formazione,  gli  insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
    6.  Il  dirigente  scolastico  assicura,  nelle forme e in misura
compatibile con la qualita' del servizio, un'articolazione flessibile
dell'orario  di  lavoro per consentire la partecipazione a iniziative
di  formazione  anche  in  aggiunta a quanto stabilito dal precedente
comma 5.
    7.  Le  stesse  opportunita',  fruizione  dei  cinque  giorni e/o
adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente  che  partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione. Le predette opportunita' di fruizione di
cinque  giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come
docente  o  come discente non sono cumulabili. Il completamento della
laurea  e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati
in servizio hanno un carattere di priorita'.
    8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso
a  percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani
di  studio  in  coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle
classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
    9.  Il  Ministero  ricerchera' tutte le utili convergenze con gli
interlocutori  istituzionali  e  le Universita' italiane per favorire
l'accesso  al  personale  interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
    10.  I  criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio,  sono  definiti  nell'ambito  della contrattazione decentrata
presso gli uffici scolastici regionali.
    11.  All'interno  delle  singole  scuole,  per  il  personale  in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a
scuole  di  specializzazione,  con  particolare  riferimento ai corsi
utili   alla   mobilita'   professionale,  alla  riconversione  e  al
reimpiego,  il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilita' con
la  qualita'  del  servizio,  garantisce che siano previste modalita'
specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
    12.   Per   garantire   efficacia   nei   processi   di  crescita
professionale  e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite
le   iniziative   che  fanno  ricorso  alla  formazione  a  distanza,
all'apprendimento  in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione
anche  di  particolari  forme  di  attestazione  e  di verifica delle
competenze.
    13.  A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce
un'informazione  preventiva  sull'attuazione dei criteri di fruizione
dei permessi per l'aggiornamento.