Art. 65.

                        Livelli di attivita'

    1.  Alle  istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate,
compete  la  programmazione  delle iniziative di formazione, riferite
anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile
sul      territorio,      ferma      restando     la     possibilita'
dell'autoaggiornamento.
    2.   L'amministrazione   scolastica   regionale   garantisce,  su
richiesta  delle  istituzioni  scolastiche,  servizi professionali di
supporto  alla  progettualita'  delle  scuole,  azioni  perequative e
interventi   legati   a   specificita'   territoriali   e   tipologie
professionali.
    3.  All'amministrazione  centrale  competono  gli  interventi  di
interesse  generale,  soprattutto quelli che si rendono necessari per
le  innovazioni,  sia  di  ordinamento sia curriculari, per l'anno di
formazione,  per  i  processi  di  mobilita'  e di riqualificazione e
riconversione    professionale,   per   la   formazione   finalizzata
all'attuazione   di   specifici  istituti  contrattuali,  nonche'  il
coordinamento complessivo degli interventi.