Art. 65.
Livelli di attivita'
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate,
compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite
anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile
sul territorio, ferma restando la possibilita'
dell'autoaggiornamento.
2. L'amministrazione scolastica regionale garantisce, su
richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di
supporto alla progettualita' delle scuole, azioni perequative e
interventi legati a specificita' territoriali e tipologie
professionali.
3. All'amministrazione centrale competono gli interventi di
interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per
le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l'anno di
formazione, per i processi di mobilita' e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata
all'attuazione di specifici istituti contrattuali, nonche' il
coordinamento complessivo degli interventi.