Art. 66.

           Il piano annuale delle istituzioni scolastiche

    1.  In  ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale
delle attivita' di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e'
deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e
i  tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Analogamente  il  DSGA  predispone  il  piano  di  formazione  per il
personale.
    Il Piano complessivo si puo' avvalere delle offerte di formazione
promosse  dall'amministrazione  centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in
iniziative:
      \bullet  promosse prioritariamente dall'Amministrazione;
      \bullet  progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in
rete,  anche  in collaborazione con l'Universita' (anche in regime di
convenzione),  con le associazioni professionali qualificate, con gli
Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.