Art. 66. Il piano annuale delle istituzioni scolastiche 1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attivita' di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e' deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale. Il Piano complessivo si puo' avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in iniziative: \bullet promosse prioritariamente dall'Amministrazione; \bullet progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l'Universita' (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.