Art. 66.
Il piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale
delle attivita' di aggiornamento e formazione destinate ai docenti e'
deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e
i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale.
Il Piano complessivo si puo' avvalere delle offerte di formazione
promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati. Il Piano si articola in
iniziative:
\bullet promosse prioritariamente dall'Amministrazione;
\bullet progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in
rete, anche in collaborazione con l'Universita' (anche in regime di
convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli
Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.