Art. 67.
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli
enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e
delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le
universita', i consorzi universitari, interuniversitari e gli
istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art.
1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI puo' riconoscere come
soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della
vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite
le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di
soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di
per se' accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse
generale. I criteri di riferimento sono:
\bullet la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto
delle finalita' contenute nello statuto;
\bullet l'attivita' svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola;
\bullet l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
\bullet le capacita' logistiche e la stabilita' economica e
finanziaria;
\bullet l'attivita' di ricerca condotta e le iniziative di
innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
\bullet il livello di professionalizzazione raggiunto, anche
con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia'
avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
\bullet la padronanza di approcci innovativi, anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni
di formazione;
\bullet il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
\bullet la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale
della scuola;
\bullet la specifica competenza di campo in relazione alle
aree progettuali di lavoro;
\bullet la disponibilita' a consentire il monitoraggio,
l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate
a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o
in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di
adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con
cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi
riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo,
l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.