Art. 67.

                  I soggetti che offrono formazione

    1.  Le  parti  confermano  il principio dell'accreditamento degli
enti  e  delle agenzie per la formazione del personale della scuola e
delle   istituzioni   educative   e   del   riconoscimento  da  parte
dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
    2.  Sono  considerati  soggetti qualificati per la formazione del
personale  della  scuola  le  medesime  istituzioni  scolastiche,  le
universita',   i   consorzi  universitari,  interuniversitari  e  gli
istituti  pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art.
1,  comma 610,  della legge n. 296/2006. Il MPI puo' riconoscere come
soggetti  qualificati  associazioni  professionali  sulla  base della
vigente normativa.
    3.  Il  Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite
le  OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di
soggetti  - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di
per  se'  accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse
generale. I criteri di riferimento sono:
      \bullet   la  missione  dell'ente  o dell'agenzia tenendo conto
delle finalita' contenute nello statuto;
      \bullet   l'attivita'  svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola;
      \bullet  l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
      \bullet   le  capacita'  logistiche e la stabilita' economica e
finanziaria;
      \bullet   l'attivita'  di  ricerca  condotta e le iniziative di
innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
      \bullet   il  livello di professionalizzazione raggiunto, anche
con  riferimento  a  specifiche  certificazioni e accreditamenti gia'
avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
      \bullet    la  padronanza  di  approcci  innovativi,  anche  in
relazione  al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni
di formazione;
      \bullet   il  ricorso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
      \bullet    la  documentata  conoscenza  della  natura  e  delle
caratteristiche  dei processi di sviluppo professionale del personale
della scuola;
      \bullet   la  specifica  competenza  di campo in relazione alle
aree progettuali di lavoro;
      \bullet    la  disponibilita'  a  consentire  il  monitoraggio,
l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
    4.  I  soggetti  qualificati  di  cui  al  comma 2  e  i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate
a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.
    5.  Possono  proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o
in  rete  e/o  in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di
adeguate infrastrutture.
    6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con
cui  i  soggetti  che  offrono  formazione  partecipano  ai  progetti
definiti a livello territoriale.
    7.   I  soggetti  qualificati,  accreditati  o  proponenti  corsi
riconosciuti   sono   tenuti   a   fornire  al  sistema  informativo,
l'informazione,   secondo   moduli  standard  che  saranno  definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.