Art. 67. I soggetti che offrono formazione 1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le universita', i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006. Il MPI puo' riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. 3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per se' accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono: \bullet la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalita' contenute nello statuto; \bullet l'attivita' svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; \bullet l'esperienza accumulata nel campo della formazione; \bullet le capacita' logistiche e la stabilita' economica e finanziaria; \bullet l'attivita' di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; \bullet il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia' avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; \bullet la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; \bullet il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; \bullet la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; \bullet la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; \bullet la disponibilita' a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. 4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione. 5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale. 7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.