Art. 70.
Formazione degli insegnanti che operano in ambienti di apprendimento
particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono
l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti
che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali
e gli istituti penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il
pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
L'Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte
ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti
e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarita' con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle
strategie formative (modularita', riconoscimento dei crediti
formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento,
certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potra' ampliarsi in
relazione anche all'evoluzione dei processi di rinnovamento nel
settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra
l'istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di
prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i
Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione,
l'organizzazione e la finalizzazione delle attivita'.
Art. 71.
Commissione bilaterale per la formazione
1. Le Parti convengono che, entro sessanta giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una
Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua
l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate
iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione non potra'
comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa
sara' a titolo gratuito per tutti i componenti.