Art. 70. Formazione degli insegnanti che operano in ambienti di apprendimento particolari 1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. L'Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori. 2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarita' con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularita', riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze). 3. In questa prospettiva il campo di azione potra' ampliarsi in relazione anche all'evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l'istruzione e la formazione professionale. 4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attivita'. Art. 71. Commissione bilaterale per la formazione 1. Le Parti convengono che, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che persegua l'obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto. 2. La costituzione della predetta Commissione non potra' comportare alcun onere aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sara' a titolo gratuito per tutti i componenti.