Art. 35. 
                 Personale tecnico delle Universita' 
 
  I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati  di
attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze
della ricerca, della  sperimentazione  e  delle  esercitazioni  degli
istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti. 
  Sulla base  di  tali  criteri,  con  decreto  del  Ministro  della,
pubblica  istruzione,  si  fa  luogo  alla   revisione   dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato. 
  I tecnici laureati coadiuvano i docenti per  il  funzionamento  del
laboratorio,  sono  direttamente  responsabili   delle   attrezzature
scientifiche e didattiche in dotazione  e  dirigono  l'attivita'  del
personale tecnico assegnato al laboratorio. 
  I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati
ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la
ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e,  ove
costituiti, dei Dipartimenti. 
  I tecnici  coadiutori  e  i  tecnici  esecutivi  svolgono  la  loro
attivita'  sotto  la  direzione  del  tecnico  laureato  preposto  al
laboratorio. 
  In attuazione della nuova normativa concernente il  "nuovo  assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare dello  Stato,"
saranno identificati - con le modalita' di cui  agli  articoli  80  e
seguenti dello stesso testo normativo - i  profili  professionali  di
tutto  il  personale  tecnico  delle  Universita'  di  cui  ai  commi
precedenti, i titoli di studio e gli altri  requisiti  necessari  per
l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita'  di
espletamento e la composizione delle  commissioni.  Questa  norma  si
applica anche al personale  tecnico  degli  osservatori  astronomici,
astrofisico e  vesuviano  nonche'  al  personale  tecnico  dei  musei
scientifici universitari,  degli  orti  botanici,  delle  biblioteche
delle facolta', scuole e istituti di istruzione, universitaria. 
  In sede di prima applicazione del  presente  decreto  il  personale
attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che
attualmente svolga mansioni diverse  da  quelle  previste  nei  commi
precedenti, puo' optare,  a  domanda,  per  il  passaggio  nei  ruoli
amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In
relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario,  le
consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita'  con
le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge  25  ottobre
1977, n. 808.