Art. 37. Inquadramento dei professori associati Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 104. Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevoli. Agli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneita' a professore associato e' attribuita da seconda classe di stipendio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 36.