Art. 38.
          Progressione economica del ruolo dei ricercatori

  La  progressione  economica dei ricercatori universitari confermati
si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8
per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali
del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
  Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.
  Al  ricercatore  universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e
fino  al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella
fascia   dei  ricercatori  confermati,  e'  attribuito  lo  stipendio
corrispondente  al  parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per
cento calcolati su tale parametro.
  Coloro  i  quali  conseguono  il  primo  giudizio di idoneita' sono
inquadrati  nel  ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici
e  dalla  data  di  effettiva  assunzione  in  servizio  agli effetti
economici.
  Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto
per  la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti
gli  scatti  biennali  del  2,50  per cento calcolati sulla medesima,
necessari   per   assicurare   uno   stipendio   di  importo  pari  o
immediatamente superiore a quello in godimento.