Art. 39. Assegno aggiuntivo I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti dai seguenti: "Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito".