Art. 39. 
                         Assegno aggiuntivo 
 
  I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo  dell'art.  12  del
decreto-legge 1° ottobre  1973,  n.  580,  convertito  in  legge  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia  che  optino
per il regime di impegno a tempo pieno e per la  durata  dell'opzione
e' attribuito in  aggiunta  al  trattamento  economico  previsto  dal
precedente art.  36,  per  dodici  mensilita'  all'anno,  un  assegno
aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la
classe   iniziale   e   la   prima   classe   di   stipendio;    lire
trecentocinquantamila per la seconda e terza,  lire  quattrocentomila
per la quarta e la  quinta,  lire  quattrocentocinquantamila  per  la
sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe. 
  Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che  optino
per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata  dell'opzione,
e' attribuita in  aggiunta  al  trattamento  economico  previsto  dal
precedente art.  36,  per  dodici  mensilita'  all'anno,  un  assegno
aggiuntivo pari al  70  per  cento  delle  misure  forfettarie  lorde
previste per i professori di ruolo  appartenenti  alla  prima  fascia
nelle corrispondenti classi di stipendio. 
  Ai professori di ruolo  appartenenti  alla  prima  e  alla  seconda
fascia che optino per il regime  di  impegno  a  tempo  definito,  le
indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente  per  le  due
fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono  ridotte  del  50
per cento. 
  Le indennita' di cui ai precedenti  commi  non  sono  pensionabili,
sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e  sono  ridotte
nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. 
  Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili  con
i futuri miglioramenti economici fine alla  concorrenza  del  50  per
cento per i professori di  ruolo  appartenenti  alle  due  fasce  che
optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza
del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per
il regime di impegno a tempo definito".