Art. 40. 
                      Trattamento di quiescenza 
 
  Ai fini  dell'individuazione  del  trattamento  di  quiescenza  del
personale appartenente alle due fasce dei professori universitari  si
considera quale,  base  pensionabile  lo  stipendio  spettante  nella
progressione economica  prevista  per  il  regime  a  tempo  definito
aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime  a
tempo pieno e quello  corrispondente  al  regime  a  tempo  definito,
moltiplicata per il numero degli anni  prestati  dal  professore  con
regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di  effettivo
servizio  prestati  dallo  stesso  nella  carriera  di   appartenenza
successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. 
  Ai fini del trattamento  di  previdenza  la  base  contributiva  e'
individuata con lo stesso criterio  adottato  per  la  determinazione
della base pensionabile indicata nel precedente comma. 
  Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle  norme
contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati  nella  fascia
dei professori associati e  che  all'atto  del  loro  collocamento  a
riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il  diritto
alla pensione normale,  spetta,  ai  fini  del  raggiungimento  della
anzianita' stabilita dal primo comma dell'art.  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,  n.  1092,  modificato
dall'art.  27  della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  un  aumento
convenzionale del servizio effettivo fino ad  un  massimo  di  cinque
anni. 
  La disposizione  non  si  applica  se  gli  stessi  soggetti  hanno
maturato il diritto a percepire  altro  trattamento  pensionistico  a
diverso titolo. 
  Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre
1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di  cui  alla  fine
del 1° comma precedente,  gli  anni  di  servizio  successivi  al  1°
novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime  di
tempo pieno quelli durante i quali  il  docente  ha  usufruito  della
indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della  legge  26
gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata,  ovvero  dell'assegno
speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge  1°  ottobre  1973,  n.
580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge  30  novembre
1973, n. 766.