ART. 70. 
              (Disciplina e procedimento disciplinare) 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato  a  provvedere,  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto  avente
valore  di  legge  ordinaria,  alla  determinazione  delle   sanzioni
disciplinari per il  personale  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza e alla  regolamentazione  del  relativo  procedimento,  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) previsione delle  seguenti  sanzioni  disciplinari  in  ordine
crescente  di  gravita':  richiamo  orale,  richiamo  scritto,   pena
pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione; 
    2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni  per  le
quali  e'  inflitta,  e  graduazione  delle  sanzioni  rispetto  alla
gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze
di servizio; 
    3) previsione della pena pecuniaria in  misura  non  superiore  a
cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita'  di
sostituirla, per gli allievi degli istituti  di  istruzione,  con  la
consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni; 
    4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con  la  pena
pecuniaria, comporti il ritardo di  un  anno  nell'aumento  periodico
dello  stipendio  o  nell'attribuzione  della  classe  di   stipendio
superiore; 
    5) previsione che la sospensione dal servizio non sia  di  durata
superiore a sei  mesi,  vada  dedotta  dal  computo  dell'anzianita',
comporti  la  privazione  della  retribuzione   mensile,   salva   la
concessione di un assegno  alimentare  pari  alla  meta'  di  questa,
nonche' un ritardo fino a tre anni nelle  promozioni  o  nell'aumento
periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore
di stipendio; 
    6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze  la
cui  gravita',  desunta  dalla  specie  o  dalla   reiterazione   dei
comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di
polizia,  renda  incompatibile   la   permanenza   del   responsabile
nell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza;  previsione   della
destituzione di diritto a seguito di condanna  definitiva  per  gravi
delitti non colposi, di interdizione anche  temporanea  dai  pubblici
uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione; 
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli  organi
competenti ad infliggere la sanzione; obbligo  di  motivazione  della
stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere  avverso  la  sanzione
inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e
lo svolgimento degli accertamenti necessari; 
previsione che detti  organi  abbiano  carattere  collegiale  per  le
sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di
una rappresentanza del personale designata dai sindacati  di  polizia
piu'  rappresentativi;   garanzia   del   contraddittorio;   facolta'
dell'inquisito, per le sanzioni piu'  gravi  della  deplorazione,  di
farsi assistere  da  un  difensore  appartenente  all'Amministrazione
della pubblica sicurezza; previsione  che  gli  accertamenti  per  le
trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della  sospensione
dal  servizio  e  della  destituzione  vengano  svolti  da  superiori
gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito; 
    8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare  connesso
con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito  del
secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle  funzioni
in pendenza di procedimento penale; 
    9) previsione dei  casi  e  delle  modalita'  di  riapertura  dei
procedimenti disciplinari; 
    10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi
organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in  vigore
delle norme delegate.