ART. 72. (Abbandono del posto di servizio) L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso: 1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso; 2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive; 3) a bordo di una nave o di un aeromobile; 4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio; 5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro; 6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio. Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.