ART. 72.
                  (Abbandono del posto di servizio)

  L'appartenente  alla  Polizia di Stato che, nel corso di operazioni
di  polizia  o  durante  l'impiego  in reparti organici, abbandona il
posto  o  il  servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o
particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
  La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:
    1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
    2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi,
munizioni o materie infiammabili od esplosive;
    3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
    4)  col  fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del
servizio;
    5)  da  tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso
tra loro;
    6)  da  un  comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o
servizio.
  Se  dal  fatto  deriva l'interruzione del servizio o grave danno la
pena e' della reclusione da due a cinque anni.