ART. 73.
                              (Rivolta)

  Fuori  della  ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale,
sono  puniti  con  la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti
alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
    1)  prendono  arbitrariamente  le  armi  e  rifiutano di obbedire
all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
    2)  rifiutano  di obbedire all'ordine di un superiore di recedere
da gravi atti di violenza.
  La  pena  per  chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e'
della reclusione non inferiore a cinque anni.